Si riepilogano alcune fra le principali disposizioni normative di interesse dall’anno 2020, anche in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie.
 
Alcune misure sono di carattere straordinario e legate all’emergenza Coronavirus, altre fanno parte, invece, di norme non collegate all’emergenza. 
 

  • Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.
    Possono beneficiare dell'agevolazione:

a) i soggetti esercenti attività d'impresa (a prescindere, a quanto sembra, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato);
b) gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata).
Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all'importo massimo di 20.000,00 euro.
 

  • Ulteriori misure di sostegno finanziario. Il DL “liquidità” interviene, tra l’altro, attraverso i seguenti provvedimenti:

 
a) lo Stato, tramite SACE S.p.A., potrà fornire garanzia alle banche, che erogano finanziamenti alle imprese, per la copertura tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda dei limiti dimensionali dei soggetti finanziati.
L’importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall’azienda.
Fra le condizioni previste, si segnalano: l’impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare distribuzione di dividendi; la destinazione del finanziamento al sostenimento di costi del personale, investimenti o capitale circolante.
Il finanziamento, erogato a seguito di una istruttoria bancaria, potrà avere una durata massima di 72 mesi, con possibilità di optare per un periodo di 24 mesi di preammortamento.
La misura opera fino al 31 dicembre 2020.
 
b) Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, aumentandone la dotazione finanziaria.
Possibilità, per imprese ed esercenti arti e professioni, di ottenere finanziamenti fino a 25.000 euro dalle banche senza alcuna valutazione di merito creditizio e con garanzia da parte dello Stato del 100%.
 

  • Possibile sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa (art. 54 del D.L. Cura Italia).
  • Misure di sostegno all’internazionalizzazione (art. 72 del D.L. Cura Italia).
  • Viene sospeso il meccanismo di postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci.
  • Fra le disposizioni rilevanti nel rapporto fisco-contri­buen­te, emanate per contrastare l’emergenza epidemiologica, sono state introdotte misure in relazione:
  • alla sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori;
  • alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione;
  • al differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise (art. 83).
  • Credito d’imposta, per gli esercenti attività d’impresa, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione pagato relativamente al mese di marzo 2020 per immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire “botteghe e negozi”: lo Studio si è già attivato per la raccolta dei dati ed il calcolo a favore di chi ha i requisiti.
  • Regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari disciplinato dall’art. 57-bis del DL 50/2017: per il 2020, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30% del valore complessivo degli investimenti effettuati (non quindi nella misura del 75% degli investimenti incrementali). E’ prevista una comunicazione per l’accesso al credito d’imposta 2020, da presentare dall’1.9.2020 al 30.9.2020.
  • L’art. 66 del DL 18/2020 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate nell’anno 2020 per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con un regime distinto a seconda che le erogazioni siano effettuate da soggetti non im­prenditori, ovvero imprenditori:

 
a) Persone fisiche ed enti non commerciali: spetta una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF o IRES), nella misura del 30%, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.
La detrazione non può superare i 30.000,00 euro.
 
b) Soggetti titolari di reddito d’impresa: sono deducibili dal reddito d’impresa e ai fini Irap, in misura piena, le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte delle imprese a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epi­demiologica da COVID-19.
 
Occorre la predisposizione di apposita documentazione probatoria.
 
Ai vantaggi sopra illustrati, si aggiunge l’esenzione dall’imposta di donazione.
 

  • Premio ai dipendenti che hanno lavorato in sede nel mese di marzo 2020: è previsto il riconoscimento di un premio di 100,00 euro ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici (con un reddito da lavoro dipendente 2019 non superiore a 40.000,00 euro) che hanno continuato a lavorare presso la propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020 nonostante l’emergenza Coronavirus.

Il premio non concorre alla formazione del reddito del beneficiario ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta possibilmente nel mese di aprile 2020 o, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
I sostituti d’imposta recuperano l’incentivo erogato ai dipendenti mediante compensazione nel modello F24 (analogamente quindi al c.d. “bonus Renzi”).

  • Cedolare secca sugli immobili commerciali: si segnala che nessuna proroga è intervenuta in relazione all’applicazione della cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq), introdotta dalla legge di bilancio 2019, che resta, quindi, limitata ai soli contratti stipulati nel 2019.
  • Detrazione IRPEF per la “SISTEMAZIONE A VERDE” – proroga al 2020: è stato ulteriormente prorogato per l’anno 2020 il c.d. “bonus verde”.

E’, pertanto, possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36% anche per le spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi riguardanti:
a) la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  • Contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto – proroga al 2020: este­sa all’anno 2020 l’agevolazione consistente in un contributo per coloro che acquistano una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria Euro 0, 1, 2 o 3.

Il contributo, che viene esteso agli acquisti effettuati nell’anno 2020:

  • è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1, 2 o 3;
  • è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  • Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 – modifiche.

Il contributo spetta:

  • a coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (autovetture con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di anidride carbonica fino ad un certo limite;
  • per gli acquisti e immatricolazioni dall’1.3.2019 al 31.12.2021;
  • qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

 
Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (si tratta per l’acquirente di uno sconto sul prezzo).
 
La misura del contributo varia a seconda che, contestualmente all’acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria ed è parametrata al numero dei grammi di anidride carbonica (biossido di carbonio o CO2) emessi per chilometro, che non possono comunque superare il limite di 60 o 70 g/km.
 

  • Lotteria degli scontrini: sono state approvate le norme attuative della “lotteria degli scontrini”, che prenderà avvio dall’1.7.2020. E’ stata, inoltre, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate una Guida informativa in materia, che riporta ulteriori indicazioni sul tema.

 
Partecipazione alla lotteria
Potranno partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che effettuino acquisti in veste di privati presso commercianti al minuto tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
 
Generazione del codice lotteria
Per partecipare alle estrazioni, i soggetti interessati dovranno comunicare all’esercente, tempestivamente, il “codice lotteria”, ossia il codice che potrà essere generato, a partire dal codice fiscale, accedendo al c.d. “Portale Lotteria”, disponibile all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
 
Conversione dei corrispettivi in biglietti
Ogni acquisto di importo uguale o superiore a 1,00 euro per il quale sarà comunicato il codice lotteria genererà un numero di biglietti virtuali (un biglietto per ogni euro di corrispettivo, fino a un massimo di 1.000 biglietti).
 
Acquisti esclusi dalla lotteria
Non consentiranno di partecipare alla lotteria:

  • gli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività d’impresa, arte o professione;
  • gli acquisti effettuati on line.

 
In fase di prima applicazione, inoltre, non consentono la partecipazione neanche:

  • gli acquisti documentati mediante fattura elettronica;
  • quelli per i quali i dati sono inviati al Sistema TS;
  • gli acquisti per i quali viene comunicato il codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

 
Estrazioni ordinarie e “zero contanti”
Sono previste due tipologie di estrazioni:

  • chi effettuerà gli acquisti pagando in contanti parteciperà soltanto alle estrazioni “ordinarie”;
  • chi utilizzerà mezzi di pagamento elettronici parteciperà anche alle c.d. “estrazioni zero contanti”, che prevedono premi più elevati.

 
A queste ultime potranno partecipare anche gli esercenti (il biglietto vincente per il consumatore determina la vincita anche per l’esercente che ha emesso lo scontrino associato al biglietto).
 
Periodicità delle estrazioni
La lotteria prevede estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali. Con lo stes­so scontrino, dunque, ogni acquirente potrà partecipare a più estrazioni.
La prima estrazione mensile avverrà il 7.8.2020, con riferimento ai corrispettivi trasmessi dall’1.7.2020 al 31.7.2020 (le successive avverranno ogni secondo giovedì del mese).
La data della prima estrazione annuale verrà individuata con apposito provvedimento.
 
Premi
Per le estrazioni “ordinarie” sono previsti:

  • un premio annuale da 1 milione di euro;
  • 3 premi da 30.000,00 euro ciascuno per ogni estrazione mensile;
  • 7 premi da 5.000,00 euro ciascuno per ogni estrazione settimanale (dal 2021).

 
Per le estrazioni “zero contanti”, invece, sono previsti:

  • 2 premi per l’estrazione annuale (uno da 5 milioni per i consumatori e un altro da 1 milione per gli esercenti);
  • 20 premi per ogni estrazione mensile (10 da 100.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 10 da 20.000,00 euro per gli esercenti);
  • 30 premi per ogni estrazione settimanale dal 2021 (15 da 25.000,00 euro ciascuno per i consumatori e altri 15 da 5.000,00 euro per gli esercenti).

 
Comunicazione delle vincite
I vincitori saranno avvisati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ove abbiano indicato le informazioni necessarie nell’area riservata del “portale lotteria”, via PEC, SMS o via e-mail. I premi dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione. Non sarà necessario, a tal fine, conservare i documenti commerciali.
 

  • Misure per il sostegno alla lettura – “CARTA DELLA CULTURA”: sono state introdotte alcune disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Lo Stato contribuisce mediante la “Carta della cultura” alle spese per l’acquisto di libri, prodotti e servizi culturali da parte di cittadini.
La “Carta della cultura” è una carta elettronica del valore nominale di 100,00 euro, utilizzabile dal titolare entro un anno dal rilascio per l’acquisito di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN.
I libri acquistati sono destinati ad uso personale e non sono rivendibili.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.
I requisiti per l’assegnazione della Carta e le relative modalità di rilascio saranno stabiliti con un apposito decreto ministeriale.
 

  • Bonus facciate: Introdotta una detrazione fiscale per gli interventi sulle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), che si va ad aggiungere a quelle preesistenti relative agli interventi di recupero (artt. 16-bis del TUIR e 16 del DL 63/2013) e di riqualificazione energetica degli edifici (artt. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013).

 
Spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% per le spese:

  • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna;
  • riguardanti gli edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in quelle ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • documentate e sostenute nell’anno 2020.

 
Definizione di facciata: la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” degli edifici esistenti. Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 2/2020, gli interventi devono essere eseguiti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edi­ficio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno a prescindere delle esposizioni – nord, sud, ovest ed est).
Secondo l’Agenzia delle Entrate sono esclusi dal c.d. “bonus facciate” gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
 
La nuova agevolazione si applica per gli interventi eseguiti su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
 
L’agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
 
I lavori di rifacimento della facciata (che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna) possono riguardare interventi:

  • influenti dal punto di vista termico;
  • oppure che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

 
Devono, inoltre, essere soddisfatti particolari requisiti e, per gli interventi di efficienza energetica, si applicano le procedure già previste per il c.d. ecobonus.
 
Il “bonus facciate”, così come le altre detrazioni per gli interventi sugli immobili, spetta soltanto se le spese sono rimaste a carico del contribuente.
Di conseguenza, l’agevolazione non spetta:

  • se le spese sono rimborsate;
  • oppure sugli eventuali contributi ricevuti dal contribuente per l’esecuzione degli stessi interventi;

 
se il rimborso e i contributi non hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente.
 
L’agevolazione compete anche per i lavori eseguiti nel 2019 (o in anni precedenti), le cui spese sono sostenute nel 2020.
 
Si applicano le disposizioni attuative già previste per la detrazione IRPEF sugli interventi di re­cupero del patrimonio edilizio, in relazione alla documentazione da produrre, conservare ed esibire.
 
La detrazione IRPEF/IRES del 90% deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.
La detrazione, inoltre, spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda ed in caso di incapienza in ciascun anno/periodo d’imposta, la detrazione si perde: non può essere richiesta a rimborso né utilizzata nei periodi d’imposta successivi.
 
Per le spese per le quali non si fruisce del “bonus facciate” rimangono applicabili, ove vi siano le condizioni, le agevolazioni previste per gli interventi:

  • volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui agli artt. 16-bis del TUIR e 16 del DL 63/2013;
  • di riqualificazione energetica degli edifici, di cui agli artt. 1 co. 344 – 349 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013.

 
Con riguardo alle medesime spese è possibile beneficiare soltanto di una delle suddette agevolazioni.
 
Il “bonus facciate” non è cumulabile nemmeno con la detrazione IRPEF del 19% prevista dalla lett. g) dell’art. 15 co. 1 del TUIR in relazione alle spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 42/2004.
 

  • Altre agevolazioni edilizie

Sono prorogate le agevolazioni:

  • con le precedenti aliquote maggiorate, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ;
  • per il c.d. bonus mobili”.

 
Viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici.
Lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro.
Viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall’esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR.

  • Uscita del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”): in data 29.1.2020, il Parlamento europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione europea (c.d. “Brexit”).

Gli elementi essenziali dell’accordo sono rappresentati:

  • dalla previsione di un periodo transitorio dall’1.2.2020 al 31.12.2020, durante il quale rimangono vigenti nei confronti del Regno Unito le disposizioni dell’Unione europea, come se il predetto Stato fosse ancora uno Stato membro;
  • dall’uscita effettiva del Regno Unito dal territorio doganale e fiscale dell’Unione europea, a decorrere dall’1.1.2021.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30.6.2020.
 
Periodo transitorio
L’accordo di recesso prevede un periodo di transizione fino al 31.12.2020 (salvo un’even­tuale proroga), durante il quale la normativa europea continuerà ad applicarsi nei confronti del Regno Unito: rimangono invariate, pertanto, salvo diversi e nuovi accordi, le disposizioni di derivazione comunitaria in materia di Iva, tributi doganali, imposte sui redditi, libertà di stabilimento, libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali (quindi anche dei servizi finanziari, bancari e assicurativi) e in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
 
Dopo il periodo transitorio
Dopo il periodo transitorio, salvo diversi e nuovi accordi tra l’Unione europea e il Regno Unito, si applicherà nei rapporti tra Unione europea e Regno Unito la nor­mativa relativa ai rapporti con Stati terzi, con effetti formali e sostanziali in materia fiscale (ai fini Iva e delle imposte sui redditi) ed in materia di circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

  • Versamento delle ritenute nei contratti d’appalto e d’opera: introdotti nuovi obblighi per il versamento delle ritenute fiscali (IRPEF e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente e as­similati dei lavoratori impiegati nell’esecuzione di un’opera o di un servizio, in relazione ai com­mit­tenti sostituti d’imposta e residenti in Italia ai fini delle imposte dirette, che affidano a un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro, attraverso “contratti di appalto, su­bap­­palto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati carat­te­riz­zati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma”.

Per rientrare nell’ambito applicativo della disposizione devono coesistere:

  • sia il limite economico (importo annuo complessivo dell’opera o delle opere e del servizio o dei servizi commissionati superiore a 200.000,00 euro annui);
  • sia quello relativo all’esecuzione, caratterizzato dalla prevalenza dell’utilizzo della mano­do­pe­ra presso le sedi del committente con l’utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili.

Le imprese appaltatrici, affi­da­tarie e subappaltatrici, in possesso di specifici requisiti, possono, con apposito certificato, disap­plicare la nuova disciplina, mantenendo il regime preesistente.
 
Sono esclusi dall’ambito di applicazione, quali committenti:

  • i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni;
  •  i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono resi­denti ai sensi dell’art. 73 co. 5-bis del TUIR.

Risulta che siano, pertanto, esclusi anche i condomini e gli enti non com­merciali (enti pubblici, associazioni, trust, ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
 
Al fine di evitare aggiramenti della soglia di 200.000,00 euro mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000,00 euro deve essere verificata unica­men­te nel rapporto tra originario committente e affidatario.
 
Adempimenti del prestatore:

  • determina, trattiene e versa con F24 distinti per committente, le ritenute dipendenti e assimilati;
  • non può compensare i versamenti con proprie posizioni a credito;
  • entro i 5 giorni lavorativi successivi rispetto alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute trasmette al committente l’elenco dei dipendenti e assimilati, con dettagli anagrafici, delle ore di lavoro, delle retribuzioni e delle ritenute.

Adempimenti del committente:

  • richiede la documentazione relativa alle ritenute;
  • verifica la regolarità della retribuzione, delle ritenute e dei relativi versamenti;
  • in caso di irregolarità: sospende il pagamento dei corrispettivi fino al 20% del valore complessivo degli stessi; deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
  • Rivalutazione dei beni d’impresa: riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa. La rivalutazione:
  • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2018;
  • deve essere effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo (per i soggetti “solari”, si tratta del bilancio al 31.12.2019).

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione:

  • è stata ridotta l’entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili);
  • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell’imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
  • Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d’imposta.

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni mobili materiali strumentali nuovi non “4.0” (con esclusione di autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli), è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

  • nella misura del 6% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni “4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”) in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all’anno);
  • nel caso di investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.

Adempimenti:

  • comunicazione al ministero dello sviluppo economico;
  • indicazione, nella fattura di acquisto dei beni, del riferimento normativo dell’agevolazione;
  • certificazione dei requisiti e dell’interconnessione.

Meccanismo di recapture: in caso di cessione o destinazione all’estero prima del 31/12 del secondo periodo d’imposta successivo e in assenza di un investimento sostitutivo, occorre ricalcolare il beneficio e versare l’eventuale maggior credito già utilizzato.
 
Non concorre alla formazione del reddito e non è assoggettato ad Irap.

  • Credito d’imposta per le fiere: viene prorogato al 2020 il credito d’imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali (30% delle spese di affitto, allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione).
  • Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate: consente la rivalutazione del costo o valore d’acquisto dei predetti beni, pagando un’imposta sostitutiva che può consentire notevoli vantaggi fiscali in caso di successiva vendita.

Per aderire, occorre che entro il  30.6.2020:

  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

  • Incremento dal 20% al 26% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per le plusvalenze ex art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa.

Questa imposta sostituisce l’imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24.
Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni.

  • Abolizione TASI e nuova IMU: è abolita la IUC di cui all’art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell’IMU. In sostanza ciò comporta l’abolizione della TASI. Rispetto alla vecchia disciplina dell’IMU, le differenze maggiori riguardano le aliquote. I termini di versamento rimangono invariati.
  • Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni – Detrazione IRPEF del 19% dal 2021.