L’Ordine è un Ente di diritto pubblico autonomo sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. L’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti è istituito dalla L.1395 del 24 giugno 1923, “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti”, emanata dall’ultimo governo liberale prima dell’avvento del Regime.
Nell’articolato della legge istitutiva venivano introdotti alcuni principi sulle funzioni dell’Ordine validi ancora oggi, sebbene in parte modificati, in modo particolare dai recenti provvedimenti sopracitati:
- Tenuta dell’Albo;
- Tenuta del bilancio;
- Espressione di pareri in merito agli onorari;
- Vigilanza e tutela della professione – deontologia.
Con il R.D. 2537/1925 è emanato il “Regolamento per le professioni di Ingegnere ed Architetto”. Originariamente riuniti in unica categoria, Ingegneri ed Architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono scorporati in albi distinti.
Gli Ordini delle professioni protette sono successivamente reintrodotti con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 e successive modificazioni “Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali”. Con D.P.R 5 giugno 2001, n. 328 sono disposte “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti”. Il D.L.13 agosto 2011, n. 138 stabilisce ”Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo’’. A questo consegue il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Il D.P.R. disciplina una serie di aspetti fondamentali quali:
- Accesso ed esercizio dell’attività professionale;
- Albo unico nazionale;
- Libera concorrenza e pubblicità informativa;
- Obbligo di assicurazione;
- Tirocinio per l’accesso;
- Formazione continua;
- Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.
In base a questi principi, pertanto, l’Ordine assicura prioritariamente la Comunità rispetto al fatto che i propri iscritti posseggano le conoscenze, le competenze, la moralità e l’etica necessarie per svolgere questo mestiere, dall’altra tende ad interloquire con la Comunità per creare le migliori condizioni perché gli architetti possano svolgere il proprio lavoro al meglio delle loro possibilità.
Nel corso degli anni questa seconda attività ha assunto una valenza sempre maggiore, per far conoscere l’importanza dell’Architettura come disciplina sociale, per la qualità della vita di tutti i giorni, e per il contributo che gli architetti possono dare, non solo come professionisti, ma soprattutto come cittadini attivi, responsabili e partecipi del futuro del nostro Paese.